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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO
TURISTICO
Premesso che: a) il d. lgs 111/95 (di attuazione della Dir. 90/314/CE)
dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il
venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge,
debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa
all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs.
111/95). b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di
vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d. lgs.
111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al
Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni
generali di contratto. La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art.2/1
d.lgs. 111/95) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i
viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di
durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) .......
che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2. FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà
disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal D.
Lgs. 111/95.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA
TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel
programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da
inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori
catalogo sono: - estremi dell’autorizzazione amministrativa
dell’organizzatore; - estremi della polizza assicurativa responsabilità
civile; - periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o
viaggio su misura; - modalità e condizioni di sostituzione (Art. 10 D.
Lgs. 111/95) - cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari,
giorno o valore.
4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso
l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite
dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a
proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima
dell’inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del
pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero
all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della
partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo,
opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra
alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o
dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a
20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; -
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per
tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di
cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come
riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno
sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo.
7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL
PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità
di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto,
ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non
accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già
pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo
ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 8. Il consumatore può
esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da
parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto,
l’organizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.),
restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma
oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli
importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad
annullare.
8. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in
misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo di uno o più
elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai
fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente
diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo,
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà
dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o
di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui
ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al
primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento
dell’acconto di cui all’art. 5/1° comma – il costo individuale di
gestione pratica e la penale nella misura indicata nella scheda tecnica
del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura. Nel caso di
gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta
alla firma del contratto.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del
consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto,
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a
carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal
consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del
mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
che: a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b.
il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
(ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c. il soggetto
subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà
quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché
degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. Le ulteriori
modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di
altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario,
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte
le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative
al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di
tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro
inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto
a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici
sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la
facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ’
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che
l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei
servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il
venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti
dalle norme vigenti in materia.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere
superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui
prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni
il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso
il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi
oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per
danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno
(art. 13 n° 2 CCV).
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore
sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando
la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. Il consumatore dovrà – a pena di decadenza - altresì
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e
bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza
che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero
delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il
consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in
caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso
del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero Il
fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in
caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione
di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le
modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249
del 12/10/1999 (ai sensi dell’art. 21 n. 5 D. Lgs. 111/95).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6;
artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle
altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1°
comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore.
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).
Approvate da
Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
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