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I DOCUMENTI

 

Nell'ordinamento giuridico italiano esistono tre tipi di matrimonio:

il Matrimonio Civile: (presso il comune), celebrato davanti all'Ufficiale di stato civile;
- il Matrimonio Canonico: (solo in chiesa) celebrato davanti al Ministro del culto cattolico;
- il Matrimonio Concordatario: ( prima al comune e poi in chiesa ) celebrato davanti al Ministro del culto cattolico ( Parroco ) ma regolarmente iscritto nei registri di stato civile.

 

Iter burocratico: Documenti, giuramento e pubblicazioni
La richiesta dei documenti necessari per sposarsi è oggi diventata molto più semplice, grazie all’introduzione della Legge Bassanini – in materia di autocertificazioni - che, ha notevolmente semplificato l’ iter burocratico per il reperimento dei certificati richiesti per ufficializzare il rito matrimoniale (prima che tale
legge entrasse in vigore infatti, tali documenti dovevano essere procurati dai fidanzati mentre adesso, è compito del comune). Tuttavia, per evitare l’insorgere di qualsiasi tipo di imprevisto, consigliamo comunque di iniziare a “preparare le carte” con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla data fissata per il matrimonio.

 

         

DOCUMENTI PER IL MATRIMONIO CIVILE

Oggi per il matrimonio civile, occorre che uno dei due fidanzati, circa due mesi prima del matrimonio, si rechi presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, per firmare un documento (con i dati personali degli sposi), chiedente l'appuntamento per la promessa di matrimonio. 
Sarà l'ufficio stesso a richiedere tutta la documentazione che necessita, dopo di che contatterà personalmente i futuri sposi per fissare con loro la data del giuramento.
A questo punto tutto è pronto per il Consenso.
Per questo occorrono un testimone e un genitore, (entrambi muniti di un documento di identità valido), in assenza del genitore occorre una copia integrale dell'atto di nascita, rilasciata dal comune di nascita, tale documento si richiede o personalmente o tramite un parente munito di un documento di identità del richiedente.
I testimoni possono essere anche gli stessi che presenzieranno al matrimonio.
Le pubblicazioni verranno esposte per 8 giorni consecutivi alla porta della casa comunale (nei comuni di residenza di entrambi gli sposi); nell'atto saranno indicate le complete generalità degli sposi ed il luogo ove intendono contrarre matrimonio.
Funzione della pubblicazione è quella di portare a conoscenza di tutti l'intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio affinché chiunque vi abbia interesse possa fare opposizione.
Concluse le pubblicazioni gli sposi dopo quattro giorni otterranno il "nulla osta" al matrimonio che per essere valido dovrà essere celebrato entro 180 giorni, pena la decadenza di validità dei certificati.

 

CASI PARTICOLARI
Per questi casi particolari bisogna procurarsi altri documenti che di seguito illustreremo.
Per il matrimonio con o tra minorenni ma che abbiano almeno 16 anni: occorre il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minore .
Per il matrimonio con un divorziato o entrambi: occorre copia integrale dell'atto di matrimonio precedente, completa dell'annotazione della sentenza di annullamento; Tale annotazione viene rilasciata dal Tribunale del comune dove e' stato celebrato il matrimonio, previa autorizzazione della Procura della Repubblica competente.
Per il matrimonio con o tra cittadini stranieri: occorre il nulla osta del Consolato o dell' Ambasciata del paese di origine.

DOCUMENTI PER IL RITO RELIGIOSO

Per il rito religioso gli sposi dovranno procurarsi oltre ai documenti necessari per il matrimonio civile anche questi documenti:
Certificato di Battesimo: da richiedere nella parrocchia in cui è avvenuto il battesimo.
Certificato di cresima: nel caso in cui sul certificato di battesimo sia menzionata anche la data della cresima non c'è bisogno di un ulteriore documento, se così non fosse, lo si deve richiedere nella parrocchia in cui si è stati cresimati.
Se non si è stati cresimati occorre ricevere il sacramento prima del matrimonio
Certificato di libero: occorre solo se uno degli sposi o ambedue, dopo il compimento del 16° anno di età, abbiano vissuto almeno un anno in una diocesi diversa da quella 
dell'attuale domicilio.
Attestato di frequenza del corso matrimoniale: l'attestato garantisce l'avvenuta frequenza, da parte degli sposi, del corso pre-matrimoniale che si svolge con modalità e frequenza diverse a discrezione delle varie parrocchie.
Ottenuti tutti i documenti, i fidanzati devono presentarsi nella parrocchia prescelta.
Il parroco stabilirà una serie d'incontri per la preparazione al matrimonio per
dichiarare il suo consenso alle nozze.
Dopo tale colloquio verranno affisse le pubblicazioni religiose che dovranno
essere visibili per otto giorni presso la Parrocchia ove saranno celebrate le nozze. 
Per sposarsi in una chiesa diversa da quella degli sposi occorre il nulla osta ecclesiastico da richiedere al Vicariato.

 

REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE PER CONTRARRE IL MATRIMONIO:
- Aver compiuto il 18° anno d'età per entrambi; tale età può essere abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei Minori a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica del minore e che incorrano gravi motivi.
- La sanità mentale per cui l'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.
- La libertà di "status" cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili.
- L'inesistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli sposi.
Il matrimonio è vietato tra, chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato, ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.
- La donna deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento o l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Non dovrà attendere tale termine se:
- il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi, 
- quando il matrimonio non è stato consumato
- o quando lo scioglimento è avvenuto dopo tre anni di effettiva separazione.

 

 

LE FORMALITA' PRELIMINARI AL RITO RELIGIOSO                LE FORMALITA' PRELIMINARI AL MATRIMONIO CIVILE

Qualora gli sposi scelgano di celebrare il loro matrimonio secondo il rito religioso, oltre ai documenti necessari per il rito civile, vanno inoltre richiesti alcuni certificati specifici relativi al matrimonio canonico.
1. Per prima cosa, è necessario che gli sposi si procurino il Certificato di battesimo in carta semplice, da richiedere presso la Chiesa in cui, è stato celebrato il Primo Sacramento battesimale. Questo documento che, viene di solito rilasciato immediatamente, ha la durata di 6 mesi.
Il medesimo, d’altra parte, potrà anche essere sostituito da una dichiarazione resa da un testimone o dal giuramento formale del subendo qualora abbia ricevuto il battesimo in età adulta.
Sono riconosciuti validi, per la celebrazione del rito nuziale secondo il rito religioso, i battesimi celebrati nella Chiesa e Comunità ecclesiale ortodossa, valdese, metodista, battista, luterana, anglicana e quelli amministrati in nome della S.S. Trinità;
- non sono viceversa validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni , in quanto privi dell’essenziale riferimento trinitario.

Il certificato di battesimo dovrà quindi contenere eventuali annotazioni inerenti alle adozioni, ad altro matrimonio precedentemente celebrato e alla relativa ed eventuale dichiarazione di nullità di precedente matrimonio.

2. Certificato di cresima:
 Tale certificato, deve essere rilasciato (su richiesta) dalla parrocchia dove, a suo tempo, il richiedente abbia ricevuto il sacramento; nell’eventuale impossibilità di produrlo, potrà essere comunque sostituito con una dichiarazione giurata da parte dell’interessato. In ogni caso, è attualmente prevista la possibilità di ottenere, previa richiesta al proprio parroco, un unico certificato c.d. “uso matrimonio” cui sia puntualmente indicata la data del Battesimo, quella della Cresima, l’inesistenza di precedenti vincoli matrimoniali e, più in generale, la certificazione dalla quale risulti, inequivocabilmente che il soggetto richiedente “…è, in buona sostanza,un cristiano degno” (…).
3. Certificato di “Stato libero ecclesiastico”:
Tale certificato ha la funzione di attestare che il richiedente non abbia già, in precedenza, contratto matrimonio secondo il rito religioso; solitamente, esso viene richiesto nel caso in cui uno dei due sposi abbia dimorato, dopo il sedicesimo anno d’età, per un periodo superiore ad 1 anno, fuori dalla diocesi. Anche questo documento tuttavia, può essere agevolmente sostituito con un giuramento dell’interessato dinnanzi al parroco e ad alcuni testimoni.
4. Attestato di frequenza ai corsi di preparazione al matrimonio:
 Il corso di preparazione ecclesiastica per la celebrazione del matrimonio religioso è obbligatorio, ed ha quale scopo principale, quello di preparare i futuri sposi alla vita coniugale; ha una durata che può variare dai 4 ai 6 mesi (a discrezione della Diocesi di appartenenza), e deve inoltre essere integrato da una maggiore frequentazione alla Messa domenicale da parte dei futuri sposi che, in tal modo, si renderanno senz’altro più partecipativi in relazione al loro ingresso spirituale nel mondo della Chiesa.
5. Rilascio della richiesta di pubblicazione alla Casa comunale:
Una volta prodotti tutti i documenti richiesti, il parroco della Chiesa di appartenenza di uno dei due sposi, dopo un informale colloquio chiarificatore per accertare la libera e serena con sensualità dei due nubendi al matrimonio e, dopo aver verificato i requisiti previsti dalla Chiesa in relazione alla fondata convinzione, da parte dei futuri sposi circa l’unione indissolubile che deriva dall’unione spirituale che consegue alla celebrazione secondo il rito ecclesiastico nonché, lo scopo precipuo della medesima unione che riamane, inequivocabilmente, quello della procreazione, rilascerà la “richiesta di pubblicazione alla casa comunale”. Trascorsi quindi gli 8 giorni consecutivi, comprendenti 2 domeniche successive e 3 giorni di deposito, viene a questo punto rilasciato dal Comune il Certificato di avvenuta pubblicazione che verrà consegnato al parroco da una delle due Chiese di appartenenza, il quale provvederà alle pubblicazioni matrimoniali anche nella parrocchia dell’altro sposo.
6. Nulla osta ecclesiastico: (da richiedere al Vicariato)
 è un documento che va richiesto nel caso in cui il matrimonio verrà celebrato in una Chiesa diversa da quella cui appartengono entrambi gli sposi. Al parroco della Chiesa prescelta, dovranno essere consegnati anche il certificato civile di avvenute pubblicazioni e lo stato dei documenti ( autenticato dalla Curia per il matrimonio che verrà celebrato al di fuori della Diocesi) che consiste in un certificato rilasciato dal parroco che ha personalmente provveduto alle pratiche del matrimonio.
7. Certificato di consenso religioso alle nozze:
 Raccolti definitivamente tutti i documenti richiesti, gli sposi vanno a colloquio dal parroco della Chiesa nella quale si celebreranno le nozze che rilascerà loro il documento del “consenso religioso”, confermando così la data delle nozze.
8. Per quanto riguarda il regime delle “eccezioni”, valgono tutte le regole previste per il rito civile:
• Nel caso di Annullamento del precedente matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico (Sacra Rota), si dovrà produrre la copia integrale dell’atto di matrimonio precedente con l’annotazione che certifichi l’efficacia nello stato italiano della Sentenza del Tribunale Ecclesiastico.
 
• Nel caso di Matrimonio misto (cioè tra persone di religione diversa ma,entrambe battezzate nel nome della S.S. Trinità), si può procedere alla celebrazione con la licenza dell’Ordinario dopo che il nubendo cattolico abbia ufficialmente sottoscritto davanti al parroco la “dichiarazione di essere pronti ad allontanare i pericoli di abbandonare la Fede e la promessa che i figli siano battezzati ed educati secondo i canoni della Chiesa cattolica”.

• Nel caso invece di Matrimonio “interreligioso” (altrimenti detto “di disparità di culto”) vale a dire, celebrato tra due cattolici appartenenti a religioni non cristiane e, quindi, non battezzati, oltre alla dichiarazione prevista per il “Matrimonio Misto”, occorre inoltre ottenere dall’Ordinario la “Dispensa dall’impedimento di disparità di culto”.

• Nel caso di Matrimonio tra un cattolico ed un mussulmano è obbligatoria l’ “Autorizzazione dell’Ordinario”.

• La Chiesa cattolica, infine, può autorizzare e, quindi celebrare, il matrimonio “con” o “tra” minorenni, ma questo avrà valore solo per la Chiesa prendendo il nome di “Matrimonio canonico”. Soltanto una volta raggiunta la maggiore età gli sposi potranno conclusivamente regolarizzare la loro posizione con lo Stato.

 

 

 

 

 

 

 

1. Entrambi gli sposi, una volta decisa la data definitiva, devono recarsi presso il comune di residenza di entrambi (oppure presso una Circoscrizione di uno dei due) per siglare, con l’apposizione della propria firma, il documento di autocertificazione contenente in sé tutti i loro dati personali (identità, nascita, residenza ecc…) e richiedere quindi l’appuntamento successivo per la c.d. “Promessa di matrimonio” (o giuramento).

2. Trascorsi alcuni giorni (il tempo necessario all’ufficio competente per preparare tutti i
documenti necessari: estratto per riassunto dell’atto di nascita per uso matrimonio e contestuale certificato in bollo contenente residenza, cittadinanza e stato libero), il Comune prenderà contatto direttamente con i futuri sposi per fissare di comune accordo la data del giuramento che dovrà avvenire alla presenza di un testimone e di almeno un genitore (la cui presenza si palesa indispensabile per la dichiarazione di “non - consanguignità” tra i futuri nubendi). Qualora la presenza del genitore fosse impossibile, il giorno del giuramento si consegnerà la copia integrale dell’atto di nascita rilasciata dal Comune di nascita soltanto al richiedente o ad un parente dell’interessato purché munito di un valido documento di riconoscimento proprio e del richiedente.

3. Certificato di consenso civile alle nozze: Tale certificato, viene rilasciato dopo essersi presentati in comune, previo appuntamento con l’Ufficiale dello Stato Civile, muniti di tutti i documenti necessari e accompagnati da due
testimoni (non necessariamente quelli scelti per il rito ufficiale, e ai genitori, che devono giurare circa l’inesistenza di legami di sangue tra gli sposi.

4. In alcuni casi particolari, tuttavia, è necessario che si consegnino altri documenti insieme a quelli sin ora menzionati:
• Per il matrimonio con uno o entrambi i vedovi: copia integrale dell’atto di morte del precedente coniuge (rilasciata, su autorizzazione certificata della Procura della Repubblica, dal tribunale del Comune di morte).
• Per il matrimonio con o tra minorenni (che, in ogni caso, abbiano compiuto i 16 anni): è necessario il decreto di autorizzazione del tribunale dei Minori (il cui rilascio è appunto previsto, ai sensi dell’art. 84 c.c. che, nel menzionare al primo comma il divieto di contrarre matrimonio ai soggetti che non abbiano ancora compiuto i 18 anni, prevede al secondo comma l’eccezione di tale decreto su ammissione del Tribunale il quale, su istanza dell’interessato, accertata la maturità psico – fisica del richiedente e la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può (con il suddetto decreto emesso in camera di consiglio), ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni).
• Per il matrimonio con uno o entrambi i
divorziati: copia integrale dell’atto di matrimonio precedente completata dall’annotazione della sentenza di annullamento (che viene rilasciata previa autorizzazione della Procura della repubblica competente, dal Tribunale del Comune dove è stato celebrato il matrimonio). Qualora poi non fossero utilmente trascorsi 300 giorni dalla data di annotazione a margine del precedente atto di matrimonio (spatio temporis necessario per escludere eventuali gravidanze in corso da attribuire al precedente matrimonio), la sposa dovrà allegare anche la sentenza di divorzio da richiedere alla Cancelleria del tribunale che l’ ha emessa. La necessità di attendere i 300 giorni menzionati (prima di celebrare le nuove nozze), trova, precipuamente una sua giustificazione normativa nell’art. 89 c.c. (“Divieto temporaneo di nuove nozze”) che, testualmente recita: “Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo 300 gg. dallo scioglimento, annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (tranne le dovute eccezioni (…). Il tribunale con decreto emesso inCamera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei 300 gg precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (…). Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata”.
• Per i futuri sposi che devono legittimare i figli nati dalla loro unione “more uxorio”: è a d’uopo necessaria la consegna dell’estratto di nascita del minore munito delle generalità.
• Per il matrimonio con o tra cittadini stranieri: per sposare un cittadino membro dell’Unione europea è richiesto il nulla osta o certificato di capacità matrimoniale rilasciato, su richiesta, dal Consolato o dall’Ambasciata del proprio Paese d’origine; se poi tale certificato non dovesse contenere tutti i dati anagrafici o se il richiedente abbia cittadinanza austriaca o svizzera deve essere presentato insieme all’atto di nascita (con traduzione non anteriore ai 6 mesi),ai certificati di cittadinanza e residenza nonché al passaporto.

Nel caso di cittadini stranieri non appartenenti alla Comunità europea, la firma del Console o dell’Ambasciatore, deve essere autenticata dalla Prefettura competente. Se il cittadino straniero risiede in Italia, dovrà anche presentare il certificato di “stato libero” e di “residenza” in carta da bollo (come richiesto per il cittadino italiano). Il giorno del giuramento di matrimonio, è quindi necessaria la presenza di 2 testimoni per i quali è richiesto, oltre al compimento della maggiore età, che siano anche muniti di documenti validi e, se anch’essi stranieri, di aggiornato permesso di soggiorno.
Se uno dei due futuri sposi è di cittadinanza italiana,è richiesta la presenza di un solo testimone e di un genitore (…). I cittadini cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiati politici devono invece richiedere il nulla osta all’Alto Commissariato delle nazioni Unite per i Rifugiati.
I cittadini provenienti dagli Stai uniti, in sostituzione del nulla osta, devono presentare una dichiarazione giurata resa innanzi al Console U.S.A. con firma autenticata dalla Prefettura e atto notorio reso davanti al Pretore.
Occorre quindi specificare che, i tempi per ottenere questi certificati sono piuttosto variabili e, indubbiamente, dipendono in gran parte dalla lentezza o celerità della burocrazia dei luoghi di provenienza; esiste in ogni caso in proposito una convenzione europea (con esclusione di Gran Bretagna e Paesi Scandinavi), in virtù della quale il matrimonio, una volta celebrato, viene automaticamente trascritto anche nei rispettivi Paesi d’origine. Per gli altri Paesi si può invece richiedere un certificato di matrimonio plurilingue che ne permetta la trascrizione in tempi ragionevolmente brevi.

5. Il giorno del giuramento i futuri sposi, il testimone e il genitore si recheranno insieme all’Ufficio Matrimonio muniti di tutti i documenti richiesti in corso di validità, i documenti di identità non scaduti, un modulo da acquistare alla cassa circoscrizionale il cui prezzo varia a seconda del tipo di matrimonio (religioso, civile, celebrato fuori circoscrizione…), un modulo rilasciato dalla parrocchia di appartenenza in caso di matrimonio religioso, 1 marca da bollo da Euro 11,00 e 1 marca comunale da 70,00 centesimi di Euro per la “dichiarazione di non – consanguignità”.

6. Effettuato il giuramento, i futuri sposi, alla presenza di 2 testimoni (non necessariamente quelli scelti per il giorno del rito matrimoniale), dovranno infine firmare la Richiesta delle Pubblicazioni :

Il Codice Civile detta delle regole precise cui, i futuri sposi, debbono necessariamente conformarsi prima di contrarre regolare matrimonio; prima fra tutte, la necessità di affissare le Pubblicazioni di Matrimonio, che resteranno affisse nella Casa comunale per almeno 8 giorni consecutivi comprendenti le 2 domeniche successive e 3 gg di deposito, affinché, rendendo appunto pubblica la volontà delle due persone che intendono contrarre valido matrimonio, chiunque abbia interesse ad opporsi a tale celebrazione, possa farlo nei tempi utili:

• Art. 93 c.c.: Pubblicazione: “La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile. La pubblicazione consiste nell’affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L’atto civile deve indicare il nome del padre e il nome e cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione”.
• Art. 94 c.c.: Luogo della pubblicazione: “ La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza. L’ufficiale dello stato civile cui ridomanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all’ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell’eseguita pubblicazione”.
• Art. 95 c.c.: Durata della pubblicazione: “L’atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive”.
• Art. 96 c.c.: Richiesta della pubblicazione:“La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ha da essi ricevuto speciale incarico”.
• Art. 99 c.c.: Termine per la celebrazione del matrimonio: “Il Matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta”.

Successivamente, viene quindi rilasciato dal Comune un certificato di avvenuta pubblicazione, che verrà consegnato all’Ufficiale dello Stato Civile per fissare la data del matrimonio che, dovrà essere esclusivamente celebrato nella casa comunale entro 180 gg. altrimenti, bisognerà ripercorrere l’intero iter burocratico!

7. Il Regime patrimoniale scelto dai futuri coniugi: In base alla nota Legge di riforma del Diritto di Famiglia (Legge 19 maggio 1975, n. 151), con la celebrazione del matrimonio secondo il rito civile, viene automaticamente deciso anche il rito patrimoniale dei futuri coniugi.
La regola prevista dalla nuova normativa di legge prevede che, qualora non venga fatta alcuna richiesta specifica, risulterà implicito che il regime patrimoniale dei coniugi sarà quello della comunione dei beni, in base al quale, tutti i beni acquistati dai nubendi dalla data della celebrazione del matrimonio in poi, rientrano nella proprietà di entrambi in modo tale che i medesimi, possano amministrarli con uguaglianza di poteri. Da tale regime restano invece esclusi i beni acquisiti precedentemente oppure ricevuti in base agli istituti giuridici della donazione o dell’eredità da uno dei due coniugi.
Se invece si intende seguire il regime della separazione dei beni in base al quale, ognuno dei due futuri sposi mantiene la proprietà propri beni, a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati acquisiti prima o dopo il matrimonio, bisognerà comunicarlo durante la celebrazione del rito davanti all’Ufficiale dello stato civile, non operando più in automatico tale regime a seguito, della riforma legislativa del ’75. Ricordiamo comunque che la scelta effettuata resta comunque suscettibile di modifica anche ad avvenuta celebrazione nuziale; infatti, sarà sempre possibile passare da un regime all’altro, attraverso la stipula formale di un atto notarile

 

 

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