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LE LEGGI SUL MATRIMONIO
- LA COSTITUZIONE
l'art.29 della Costituzione: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio é ordinato sull'eguaglianza morale giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
CODICE CIVILE
Art.143. Diritti e doveri reciproci dei
coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e
assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e
materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla
coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e
alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.
Art.143bis. Cognome della moglie. La moglie aggiunge al proprio
cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che
passi a nuove nozze.
Art.144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. I
coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la
residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti
della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art.147. Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i
coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Art.148. Concorso negli
oneri. I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo
precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di
lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti,
gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti
a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro
doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi
ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con
decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi,
sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce
titolo
esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel
termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione é regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di
ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo
ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.
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